Il Regime SIIQ

Il regime delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (“SIIQ”) è stato inizialmente introdotto e disciplinato in Italia dalla legge finanziaria del 2007. Il regime è stato successivamente integrato e modificato nel novembre 2014.

Il regime offre la possibilità di adottare, in presenza di determinati requisiti fissati dalla norma, un sistema di tassazione in cui l’utile derivante dall’attività di locazione immobiliare, nonché l’utile derivante dalle cessioni degli immobili, sono esentati da imposizione (c.d. “gestione esente”). Per l'anno in corso COIMA RES rientra in questo particolare regime e non è quindi tenuta a pagare tasse sul territorio italiano.

I requisiti e gli obblighi principali dal regime fiscale speciale garantito alle SIIQ possono essere così riassunti:

REQUISITI SOGGETTIVI

  • Società costituita in forma di società per azioni
  • Residenza nel territorio dello Stato italiano ovvero in uno Stato UE
  • Le azioni sono negoziate in mercati regolamentati

REQUISITI STATUTARI

  • Regole in materia di investimenti
  • Limiti alla concentrazione dei rischi su investimenti e controparti
  • Limite massimo di leva finanziaria, a livello individuale e di gruppo

REQUISITI PARTECIPATIVI

  • Nessun socio deve possedere più del 60% dei diritti di voto
  • Flottante maggiore del 25%

REQUISITI OGGETTIVI

  • Gli immobili posseduti rappresentano almeno l’80% dell’attivo patrimoniale
  • I ricavi da locazione dagli immobili posseduti rappresentano almeno l’80% dei ricavi totali

OBBLIGHI DI DISTRIBUZIONE

  • Obbligo di distribuire almeno il 70% dell’utile netto (determinato in base alle regole civilistiche) derivante dall’attività di locazione e dal possesso delle partecipazioni
  • Obbligo di distribuire, entro i 2 anni successivi al realizzo, il 50% delle plusvalenze realizzate sulla cessione di immobili e su partecipazioni in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari qualificati